Sequestrato dai commercianti del settore, il giudice in camera di consiglio di Stato sospende temporaneamente il divieto di commercializzazione allo stato grezzo di fiori e foglie di alcune varietà di cannabis, anche se il loro contenuto di THC è inferiore allo 0,3%. Il giudice ha osservato che questa soglia, al di sotto della quale i prodotti sono privi di proprietà narcotiche, è quella utilizzata dalla normativa per autorizzare la coltivazione, l’importazione, l’esportazione e l’uso industriale e commerciale di alcune varietà di cannabis.

Il codice di sanità pubblica (articolo R. 5132-86) vieta la produzione, la fabbricazione, il trasporto, l’importazione, l’esportazione, il possesso, l’offerta, il trasferimento, l’acquisizione o l’uso di cannabis (piante, resine e prodotti derivati). Ma questo stesso articolo prevede che “la coltivazione, l’importazione, l’esportazione e l’uso industriale e commerciale di varietà di cannabis prive di proprietà narcotiche” possano essere autorizzate.

Sulla base di tale deroga, il decreto ministeriale 30 dicembre 2021 ha autorizzato “la coltivazione, l’importazione, l’esportazione e l’uso industriale e commerciale di sole varietà di cannabis sativa L. il cui contenuto delta-9 -tetraidrocannabinolo (THC) non è superiore a 0,3%”. Questa soglia di THC è quindi, per quanto riguarda il codice di sanità pubblica, quella al di sotto della quale le varietà di cannabis sono prive di proprietà narcotiche.

 Tuttavia, lo stesso decreto ministeriale vieta la vendita ai consumatori di fiori e foglie allo stato grezzo di queste stesse varietà, anche se il contenuto di THC di questi fiori e foglie è inferiore alla soglia dello 0,3%. 

Diverse aziende che già commercializzano prodotti derivati ​​da queste varietà di cannabis, sulla base di un precedente decreto ministeriale, hanno impugnato con urgenza tale divieto.

Il giudice della camera di consiglio del Consiglio di Stato ritiene che vi sia un serio dubbio sulla legittimità di tale provvedimento di divieto generale e assoluto a causa della sua natura sproporzionata. 

Non risulta infatti, al termine dell’indagine contraddittoria e degli scambi avvenuti in udienza pubblica, che i fiori e le foglie della cannabis sativa L. il cui contenuto di THC sia inferiore allo 0,3 % presentino un grado di nocività per sanitario che giustifichi un provvedimento di divieto totale e assoluto: tale soglia è proprio quella trattenuta dallo stesso decreto impugnato per caratterizzare le piante di cannabis autorizzate alla coltivazione, all’importazione, all’esportazione e all’uso industriale.

In attesa che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente sulla fondatezza della legittimità del decreto impugnato, il giudice in camera di consiglio sospende provvisoriamente il divieto impugnato. 

Per saperne di più

– Decisione n. 460055

–  Comunicato stampa